Fondo Nuovo Competenze 2022
Il Fondo, istituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stato inizialmente alimentato in 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’occupazione e successivamente incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.
L’articolo 11-ter del DL 146/2021 (convertito nella Legge 17 dicembre 2021 n. 215) ha previsto lo stanziamento di nuove risorse per le finalità del Fondo nuove competenze (pertanto, 500 milioni di euro, previsti per il Programma React EU, possono essere ridestinati all’Anpal per essere utilizzati per le finalità del Fondo nuove competenze). L’articolo 9, comma 8, del Dl 228/2021 ha rifinanziato il Fondo Nuove competenze per l’anno 2022. In particolare è stato previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per finanziare i progetti già presentati e che non erano stati finanziati a causa dell’esaurimento dei fondi previsti.
Altri 500 milioni saranno utilizzati per aprire nuovi bandi nei prossimi due anni. Infine, nell’ambito delle misure per il contenimento della spesa energetica, l’articolo 24 del decreto Energia (Dl n. 17/2022) ha modificato l’articolo 11-ter del Dl n. 146/2021, ampliando la platea delle imprese che possono usufruire dell’intervento del Fondo, che non riguarda più solo chi opera nei settori della transizione ecologica e digitale, ma anche i sottoscrittori degli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico (ex articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e gli operatori che fanno ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale ( articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
I vantaggi per i datori
Per il datore di lavoro, il Fondo comporta un vantaggio immediato, ovvero la riduzione significativa del costo del lavoro, attraverso l’implementazione di un’attività di formazione dei lavoratori (in tal senso, infatti, le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali, sono a carico del Fondo). Per accedere, è necessario sottoscrivere un accordo (a livello aziendale o territoriale) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le Rsa/Rsu, così da definire entità, tempi, modi e destinatari di questa riduzione.
Nell’accordo devono essere evidenziati i fabbisogni aziendali in termini di nuove competenze ed occorre delineare i progetti formativi per il loro soddisfacimento.
Una volta sottoscritto l’accordo sindacale, presentando un’apposita istanza, è possibile chiedere all’Anpal (ovvero l’ente presso il quale il fondo è costituito) il rimborso dei costi del lavoro (retribuzione e contributi) per le ore dedicate alla formazione (nella misura massima di 250 ore per lavoratore, da svolgere in un arco temporale di 90/120 giorni).
Nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto è riconosciuta per:
-le quote di retribuzione;
-i contributi previdenziali;
-i lavoratori occupati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa, a seguito della crisi COVID (in particolare gli interventi formativi devono riferirsi ad un adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori. Devono cioè essere connessi a processi di conversione o riconversione o di profonda innovazione.
I corsi di formazione possono essere erogati:-da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale (quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca);-dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi, finalizzati a illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze (trasformazione dell’impresa oppure promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende). Sulla base del numero di domande accolte l’Anpal stabilisce l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (il limite massimo delle ore per lo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250). Al termine del percorso formativo deve essere rilasciato un attestato finale di messa in trasparenza delle competenze acquisite (per ulteriori approfondimenti in merito all’intera procedura da seguire si veda anche: https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze).
Il trattamento fiscale dei rimborsi
Il rimborso erogato dal Fondo nuove competenze rappresenta un’indennità detassata in capo alle relative imprese beneficiarie. In tal senso, infatti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 10-bis del Dl 28 ottobre 2020 n. 137, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 618 del 20 settembre 2021, rientrano nell’ambito applicativo della sopra citata disposizione gli indennizzi erogati (di qualsiasi natura), che sono in grado di soddisfano contestualmente i sopradetti requisiti. Considerato che (come previsto dall’articolo 1 del DM 9 ottobre 2020) il Fondo nuove competenze è stato istituito al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività lavorativa dopo l’emergenza epidemiologica e ha la finalità di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, non c’è dubbio che i contributi derivanti dal Fondo debbano essere esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi ed Irap in capo alle relative imprese beneficiarie.
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