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FIS a regime dal 01 aprile

Dal 2022 la legge di Bilancio ha dato una nuova veste al Fis, intervenendo sul suo perimetro e su quello della Cigs: rientrano nell’ambito di quest’ultimo ammortizzatore le aziende di qualsiasi settore di attività con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

La copertura del Fis è stata estesa anche alle aziende con un solo dipendente ma sono state limitate le causali integrabili: la prestazione a carico del Fis è una sola e ha cambiato nome, da assegno ordinario ad assegno di integrazione salariale. Inoltre, non è più previsto l’assegno di solidarietà.

Dal punto di vista operativo, come ha precisato la circolare Inps 18/2022, è bene tenere presente che gli ambiti di tutela già del Fis, afferenti alle causali di crisi aziendale, riorganizzazione e contratto di solidarietà, sono stati attribuiti al tradizionale trattamento di Cigs. L’intervento del Fis è stato limitato solo alla tutela per le causali temporanee di sospensione del lavoro, tipiche della Cig ordinaria. Fanno eccezione i datori che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, ai quali spetta l’assegno di integrazione salariale sia per le causali ordinarie di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, sia per quelle straordinarie. Anche le durate dei trattamenti cambiano in base alla classe di appartenenza e alla dimensione aziendale.

Regime ordinario da aprile

Dal 1° aprile e salvo proroghe, cesseranno le facilitazioni procedurali per chiedere l’accesso al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà bilaterali disposte dal Lavoro con la circolare 3/2022 e dall’Inps con il messaggio 802/2022: queste istruzioni, consentono, infatti – per le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo – una deroga sull’obbligo di attivare l’informativa sindacale (articolo 14, del Dlgs 148/2015) per cui questa può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto. Inoltre, verranno meno anche le semplificazioni riferite alla richiesta di pagamento diretto dell’assegno e alla modalità di erogazione delle prestazioni.

Dal 1° aprile vanno dunque a regime le istruzioni fornite dalla circolare Inps 18/2022 e i passaggi procedurali in materia di informativa sindacale e di presentazione delle istanze.