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Unioni civili: permessi ex L. 104/1992 anche per prestare assistenza ai parenti dell’unito

L’Inps, con circolare n. 36 del 7 marzo 2022, ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei permessi di cui alla L. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

Inizialmente, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di un’unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla L. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza fosse rivolta a un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità. Successivamente, su espresso parere del Ministero del lavoro, è stata sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale.