Obblighi Formativi : nuova circolare dell’INL
L’entrata a regime dei nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro è subordinata all’adozione dell’accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni, che dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno. L’intesa provvederà ad accorpare, rivisitare e modificare le indicazioni attuative già previste dagli accordi del 21 dicembre 2011.
Si riporta a tale essenziale premessa l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 1/2022 , con cui vengono fornite le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal decreto legge 146/2021 che ha modificato l’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008.
Per quanto riguarda il nuovo obbligo di formazione per il datore di lavoro, l’accordo determinerà non soltanto la durata e le modalità, ma anche i contenuti minimi e il corretto adempimento dell’obbligo di formazione.
Con specifico riferimento al preposto, invece, l’adeguatezza e la specificità della formazione terranno conto dei nuovi compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del testo unico.
La circolare chiarisce inoltre che, fino al nuovo accordo, i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto, riferite alla formazione interamente in presenza con cadenza almeno biennale, non possono costituire ipotesi di violazione di legge con applicazione delle relative sanzioni. Fino alla sottoscrizione della nuova intesa, continueranno a valere le disposizioni del 2011 e, secondo l’Ispettorato, la Conferenza dovrà anche individuare un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole, come già avvenuto con l’accordo del 2011.
Differente, invece, è la situazione per quanto concerne l’obbligo di addestramento secondo la nuova formulazione dell’articolo 37, comma 5, del testo unico. Infatti, alla previsione che l’addestramento deve essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro, è stato specificato che esso consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale, nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza e che tali interventi «devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».
Per le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del nuovo articolo 37 del Tu (21 dicembre 2021), i contenuti dell’addestramento trovano immediata applicazione, con la conseguenza che la violazione relativa all’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Può essere, invece, oggetto del provvedimento di disposizione (articolo 14 del decreto legislativo 124/2004) l’eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative.
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