Circolare INPS: Sostegni-ter
La perdurante situazione di crisi conseguente all’epidemia da Covid-19, che interessa svariati settori di attività, non influenza l’operatività della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2022. Il decreto legge 4/2022 – Sostegni-ter (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio), infatti, pur prendendo atto delle difficoltà di alcuni ambiti produttivi, stabilisce che i datori di lavoro che svolgono attività in determinati settori, identificati tramite codici Ateco contenuti in una tabella allegata al decreto, possano chiedere trattamenti ordinari di integrazione salariale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, con l’unica deroga consistente nel non pagare il contributo addizionale.
Infatti, la previsione inserita nell’articolo 7 del Dl 4/2022, rimanda totalmente e senza alcun distinguo, alla disciplina del Dlgs 148/2015, così come riformato a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno. Conseguentemente, le aziende che vorranno attivare l’ammortizzatore sociale “scontato” dovranno rispettare integralmente la regolamentazione ordinaria prevista per la Cigo, per i Fondi di solidarietà e per il Fis. Anzianità dei lavoratori (ancorché ridotta a soli 30 giorni), produzione della relazione tecnica, computo del periodo di intervento nei tetti singoli e complessivi individuati dalla legge, pagamento diretto dell’Inps concesso solo per comprovate necessità, sono le principali condizioni che tornano in pista dopo l’uscita di scena della cassa facilitata per Covid-19.
L’Inps, con la circolare pubblicata ieri, riepiloga la riforma e riprende i contenuti del Ristori-ter. Tra gli adempimenti da svolgere, propedeutici all’intervento salariale, figura la comunicazione da trasmettere alle organizzazioni sindacali. Su questo punto potrebbero esserci aziende che, contando su una possibile proroga della cassa Covid, hanno sospeso i lavoratori senza avviare il confronto con i sindacati. Si ritiene che per quest’ultime non resti altro che dichiarare all’Inps – al momento della presentazione della domanda di cassa – che i sindacati sono stati comunque informati, anche se successivamente, allegando se richiesta, la copia dell’informativa.
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