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Comunicazione preventiva lavoratori occasionali

Con le Faq contenute nella nota 109/2022 , l’Ispettorato nazionale del lavoro, in condivisione con il ministero del Lavoro, fornisce chiarimenti sui profili oggettivi e soggettivi relativi all’applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21 dicembre 2021  come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Fisco-Lavoro (Dl. 146/2021).

Confermato che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Quindi sono esonerati dall’obbligo, ad esempio, gli enti non commerciali e del Terzo settore, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e le fondazioni Its, che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Tuttavia le comunicazioni sono dovute per i lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’eventuale attività imprenditoriale, svolta anche se in via marginale. Questo principio si applica però solo a Enc ed Ets privati: infatti per gli enti pubblici (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001), purché non economici, le comunicazioni non sono dovute a prescindere dall’impiego dei lavoratori occasionali in attività d’impresa svolta in via non prevalente. Ugualmente sono esonerati gli studi professionali che non sono organizzati in forma d’impresa.