03
Nov

Congruità nei cantieri edili

Dal 1° novembre il Durc di congruità introdotto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) è obbligatorio per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore ai 70mila euro. A prevederlo è il decreto del Lavoro 143/2021 del 25 giugno, entrato in vigore lunedì scorso per tutte le denunce di inizio lavori effettuate da quella data alle Casse edili territorialmente competenti.

Il nuovo obbligo riguarda, in quanto rientranti nel settore edile, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di mancata regolarizzazione l’esito negativo della verifica di congruità avrà conseguenza pesanti, incidendo dalla data di emissione, sulle verifiche successive di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc online per l’impresa affidataria.