Congruità della manodopera in edilizia: il 1° novembre si parte
Prima dell’ultimo stato di avanzamento per i lavori pubblici (del saldo finale per quelli privati) dovrà mettersi in moto il meccanismo della verifica di congruità. Essa presuppone uno specifico intervento preordinato al controllo dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (per quelli privati solo se sopra la soglia dei 70mila euro), in appalto o subappalto, non escludendo dalle procedure anche i lavoratori autonomi coinvolti. Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse a quella resa dall’impresa principale affidataria dei lavori. Conditio sine qua non è che le attività siano elencate nella sfera di applicazione dei Ccnl dell’edilizia, stipulati dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In fase di prima applicazione, la verifica è effettuata in base agli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle principali organizzazioni sindacali. Nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, determinate avendo riguardo alle retribuzioni, ai contributi Inps, premi Inail e di quanto dovuto alle casse edili/Edilcassa. Ci si basa, ai fini della verifica, sulle informazioni (autocertificate secondo il Dpr 445/2000) comunicate dall’impresa principale alla cassa edile o Edilcassa territorialmente competente.
0 comments