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Lug
PERIODO DI PROVA E RECESSO AD NUTUM
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n.17423 del 17 giugno 2021, ha precisato che durante il periodo di prova il contratto di lavoro, non seguito da assunzione, si presenta come un contratto a tempo determinato, con la conseguenza che in caso di recesso (non giustificato) prima della scadenza da parte del datore di lavoro, il risarcimento del danno va commisurato all’entità dei compensi retributivi che il lavoratore avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto.
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