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Giu

Dies a quo del termine prescrizionale dei contributi gestione separata INPS

Con le sentenze n.221/2021 e n.472/2021 il Tribunale di Potenza, in funzione del Giudice del lavoro, in due giudizi patrocinati da questo studio, ed aventi ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di addebito emessi dall’Inps  per una presunta omissione dei versamenti contributivi, ha annullato i predetti avvisi di addebito, dichiarando l’insussistenza del credito da parte dell’Ente previdenziale per intervenuta prescrizione. I Giudici del lavoro potentini, accogliendo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che il dies a quo del termine prescrizionale (5 anni in materia di contributi) va individuato non nella presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dal momento in cui il contribuente è tenuto al versamento della contribuzione posto che, non vi è da parte dell’Istituto una impossibilità giuridica a riscuotere gli stessi. Inoltre, la dichiarazione dei redditi costituisce una mera esternazione di scienza e non un presupposto contributivo. In aggiunta, nella sentenza n. 221/2021 il Giudice del lavoro ha rimarcato come ai sensi dell’art. 1334 cod. civ. l’effetto interruttivo si produce a partire dal momento in cui il destinatario viene a conoscenza della pretesa creditoria e non dal diverso momento della data di spedizione dell’atto.