Procedimento disciplinare ex art. 7 dello St. lav. – audizione del lavoratore dopo il decorso del termine di 5 giorni –
La Corte di Cassazione con la pronuncia del 22 settembre 2020 n.19846, ha stabilito che il lavoratore non subisce alcuna decadenza con lo spirare dei cinque giorni, potendo, pertanto, chiedere al proprio datore di lavoro di essere ascoltato oltre il suddetto termine posto che, tale richiesta avvenga prima dell’irrogazione del provvedimento disciplinare. La Corte, dunque, con la suddetta pronuncia attribuisce un diritto di ripensamento al lavoratore anche nell’ipotesi in cui egli abbia presentato delle giustificazioni scritte prive di una richiesta di audizione orale. Inoltre, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui le giustificazioni scritte presentate dal lavoratore non sono esaustive allorquando quest’ultimo faccia espressa richiesta di audizione orale, con la sussistenza, quindi, di un autonomo dovere da parte del datore di lavoro di adempiere a tale richiesta, pena l’illegittimità dell’eventuale provvedimento disciplinare.
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