10
Giu
Licenziamenti alla luce delle nuove disposizioni
Scadenze differenziate per i licenziamenti economici.
La regola generale è che il divieto di licenziamento si applica fino al 30 giugno del 2021. Fino a questa data resta precluso per tutti i datori di lavoro qualsiasi licenziamento economico e organizzativo, sia individuale , sia collettivo.
Questa regola trova importanti eccezioni per un vasto gruppo di imprese:
- 1) il divieto prosegue fino al 31 ottobre per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per via del Covid e chiedono l’ammissione all’assegno ordinario FIS oppure alla cassa integrazione in deroga o cassa integrazione per operai del settore agricolo;
- 2) imprese che ricadono nella mini proroga del divieto di licenziamento introdotta dal Decreto Sostegni bis. Secondo l’articolo 40 del Dl 73/2011, i datori di lavoro che dal 01 luglio 2021 non potranno più utilizzare gli ammortizzatori Covid potranno accedere gratuitamente alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria con l’esonero, fino al 31 dicembre 2021, dal pagamento dei contributi addizionali. Questa scelta non è tuttavia senza conseguenze: per la durata dei trattamenti di integrazione salariale fruiti questi datori di lavoro resteranno soggetti al divieto di procedure di licenziamento collettivo o individuali per giustificato motivo oggettivo.
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